Statuto
ARTICOLO 1
Costituzione
E’ costituita una Associazione ai sensi della Costituzione della Repubblica Italiana, degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, del D. Lgs.460/97 della Legge 383/2000. L’Associazione viene costituita come “Ente senza fini di lucro”.
ARTICOLO 2
Denominazione
L’Associazione è denominata “Associazione Romana Acquerellisti” in breve “A.R.A.”.
ARTICOLO 3
Sede
La sede dell’Associazione, a tutti gli effetti, è quella sita in Roma.
ARTICOLO 4
Durata
L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.
ARTICOLO 5
Scopi
L’Associazione può operare in campo nazionale ed internazionale perseguendo in via esclusiva scopi culturali, istruzione e promozione sociale, senza alcun fine di lucro, è apolitica ed apartitica.
L’Associazione si propone la promozione di attività inerenti prevalentemente la pittura ad acquerello mediante la realizzazione di iniziative, progetti ed azioni volte a tutelare la tecnica dell’acquerello, diffonderla e promuoverla ad ogni livello.
In particolare l’Associazione si propone di:
- organizzare mostre, convegni, dibattiti e altre attività similari direttamente o in collaborazione con associazioni, enti locali e istituzioni pubbliche e private, italiane ed estere;
- svolgere attività di ricerca, raccolta dati, nonché di studi di carattere culturale e tecnico- professionale organizzando incontri con esponenti di rilievo e maestri di quest’arte.
- avviare iniziative di carattere promozionale, pubblicitario ed editoriale;
- produrre opuscoli e pubblicazioni per pubblicizzare il lavoro dell’Associazione;
- indire premi di pittura e concorsi volti alla diffusione ed alla conoscenza dell’acquerello;
- promuovere eventi a favore di categorie disagiate;
Per perseguire tali finalità l’Associazione potrà costituire sedi sociali operative periferiche, noleggiare o acquistare locali e mezzi tecnici idonei alla realizzazione dei propri programmi e dei propri progetti, potrà stipulare convenzioni e accordi con Ministeri, Enti pubblici, Società e Associazioni private, con scuole, pubbliche e private.
In via del tutto subordinata alla principale attività sopra descritta ed esclusivamente per finanziare quella, l’Associazione potrà occasionalmente intraprendere attività commerciali, comunque inerenti l’oggetto principale, per le quali verrà tenuta una separata gestione. L’Associazione potrà inoltre richiedere ed accettare contributi, per il miglior raggiungimento delle finalità istituzionali, sia da parte dello Stato che da Enti locali nonché da Enti privati e da qualsiasi altro Ente nazionale ed estero. Ricevere sovvenzioni o sussidi da sponsor e/o enti pubblici o privati sia in Italia che all’estero a sostegno di progetti e/o iniziative proposte dall’Associazione stessa. Raccogliere fondi per mezzo di eventi privati o pubblici.
Potrà aprire un conto bancario con firma di traenza del solo Presidente o di un eventuale procuratore da questi designato sentito il Consiglio Direttivo, il tutto finalizzato alla gestione del Fondo comune e delle spese dell’Associazione.
ARTICOLO 6
Fondo Comune
Il Fondo Comune dell’Associazione, a norma dell’art. 37 C.C., è costituito:
- dalle quote periodiche associative;
- da contributi volontari dei soci;
- da contributi volontari di terzi e da eventuali beni mobili e immobili di cui l’Associazione diventi proprietaria per acquisti, lascito, donazioni e devoluzioni, previa delibera del Consiglio Direttivo;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del rendiconto economico e finanziario;
- da corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione, corrisposti per prestazione di servizi non rientranti nell’art. 2195 del Codice Civile, rese in conformità alle finalità istituzionali dell’Associazione, senza specifica organizzazione;
- da corrispettivi specifici corrisposti per prestazioni di servizi, diverse da quelle indicate nel comma 4 dell’art. 148 del D.P.R. 917/86, effettuate in conformità alle finalità istituzionali nei confronti dei Soci, nonché per cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente ai Soci;
- da corrispettivi derivanti dalle attività commerciali descritte negli scopi associativi all’art. 5;
E’ stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, le eventuali eccedenze del rendiconto economico, nonché avanzi della gestione commerciale, nonché fondi o riserve, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano consentite dalla legge
ARTICOLO 7
Chiusura esercizio, Rendiconto economico e finanziario
L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio precedente ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
ARTICOLO 8
Soci
I Soci dell’Associazione si distinguono in:
- Soci Onorari;
- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari;
- Soci Amatoriali;
I Soci possono avere cittadinanza italiana nonché di qualsiasi altro paese comunitario ed extracomunitario.
Sono Soci Onorari alte personalità e qualificati esponenti dell’arte dell’acquerello. I Soci Onorari sono esenti dal pagamento delle quote associative e di qualsiasi contributo, non hanno voto deliberativo nell’Assemblea e non possono essere eletti a cariche sociali.
Sono Soci Fondatori coloro che risultano dall’Atto Costitutivo.
Sono Soci Ordinari tutti gli artisti che adottino prevalentemente la tecnica dell’acquerello e che, a giudizio del Consiglio Direttivo o di un comitato tecnico eventualmente nominato dallo stesso Consiglio Direttivo all’interno dell’Associazione, abbiano raggiunto un livello tecnico sufficiente per ben rappresentare l’Associazione. I Soci Ordinari debbono aver compiuto la maggiore età o, se minorenni, essere rappresentati da un loro genitore. Vengono ammessi dal Presidente del Consiglio Direttivo o dai consiglieri da esso delegati a tale funzione, dietro richiesta scritta, contenente le loro generalità e la dichiarazione di accettazione e rispetto del presente Statuto e del suo Regolamento di esecuzione, ed aver adempiuto al versamento della quota periodica associativa.
Sono Soci Amatoriali le persone che siano interessate alle tecniche dell’acquerello e che versino il contributo di ammissione e la quota annuale associativa a loro riservata. L’ammissibilità dei soci amatoriali viene meglio specificata dal Regolamento per l’esecuzione del presente Statuto.
I Soci Fondatori, Ordinari e Amatoriali hanno diritto all’elettorato attivo e passivo in seno all’Assemblea dei Soci.
Tutti i Soci, Onorari, Fondatori, Ordinari e Amatoriali, avranno diritto di ricevere le informazioni sulle attività e sulle iniziative dell’Associazione e di fruire dei servizi della stessa nei limiti, nei modi e nelle forme stabilite dal Regolamento predetto e/o dal Consiglio Direttivo.
Tutti i soci sono tenuti all’accettazione ed osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle delibere degli organi dell’Associazione e nei loro confronti debbono tenere un comportamento leale e corretto, nonché astenersi dallo svolgere attività contraria agli interessi dell’Associazione; sono tenuti, inoltre, tranne i soci onorari, al pagamento delle quote e dei contributi associativi.
Per tutti i Soci il rapporto associativo si intende costituito senza limiti di tempo purché in regola con il versamento della quota periodica di associazione. La quota o il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile. La qualifica di Socio può venir meno per dimissioni e per morosità. La comunicazione di dimissioni deve essere presentata dall’associato al Presidente ed il recesso ha effetto al termine dell’anno in corso. I soci, inoltre, che abbiano moralmente o materialmente danneggiato l’Associazione, che non abbiano ottemperato agli obblighi associativi secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli organi dell’Associazione, che abbiano comunque tenuto un comportamento gravemente pregiudizievole per la stessa o ne siano indegni, sono radiati dall’Albo dei Soci con delibera del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto immediato.
ARTICOLO 9
Organi Sociali
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
ARTICOLO 10
Assemblea dei Soci
L’Assemblea è costituita da tutti i Soci Fondatori, Ordinari e Amatoriali in regola con il versamento periodico delle quote associative e formalmente iscritti nell’Albo dei Soci al momento della convocazione dell’organo stesso. Ciascuno di essi dispone di un voto che può essere delegato ad un altro Socio secondo il principio di cui all’art. 2532 C. C.. Ogni delegato può essere portatore di non più di una delega. Le delibere dell’Assemblea vincolano tutti i Soci. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione che nomina all’occasione un Segretario che redige, su apposito libro, processo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
L’Assemblea dei Soci delibera:
- sull’approvazione del rendiconto economico e finanziario e del bilancio preventivo;
- sulla periodicità e sulla determinazione della misura delle quote associative;
- sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo;
- sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del fondo comune;
- sulle modifiche dello Statuto;
- sul Regolamento di esecuzione dello Statuto;
- su quant’altro ad essa demandato per legge o per statuto e regolamento.
L’Assemblea, inoltre, determina le direttive politiche da seguire per il raggiungimento dei fini sociali e giudica su tutte le controversie che dovessero sorgere all’interno dell’Associazione, secondo le modalità contenute nel Regolamento.
ARTICOLO 11
Convocazione dell’Assemblea dei Soci
I Soci sono convocati in Assemblea tutte le volte che il Presidente o la maggioranza del Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, L’Assemblea è convocata di diritto ogni anno entro il 30 aprile per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la determinazione della misura delle quote associative per il periodo successivo. L’Assemblea deve essere convocata, in via straordinaria, entro quindici giorni dalla richiesta, quando questa sia avanzata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo nonché quando lo richiedano, per iscritto, almeno un terzo dei soci aventi diritto di partecipazione alla stessa. La convocazione alle Assemblee avverrà mediante comunicazione, anche verbale, dei membri del Consiglio Direttivo, fatta a ciascuno dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data, l’ora, il luogo di convocazione e l’ordine del giorno.
ARTICOLO 12
Quorum costitutivi e deliberativi
L’Assemblea dei Soci è validamente costituita ed atta a deliberare con la presenza obbligatoria del Presidente e della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Inoltre, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. L’Assemblea delibera a maggioranza dei votanti. Per le modifiche al presente Statuto, invece, è richiesta una maggioranza pari ai due terzi dei soci aventi diritto al voto.
ARTICOLO 13
Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero da tre a sette componenti eletti dall’Assemblea dei Soci tra tutti i Soci Fondatori, Ordinari ed Amatoriali, e rimane in carica per quattro anni con possibilità di rielezione. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo può essere modificato dall’Assemblea dei Soci contestualmente al rinnovo delle cariche sociali per scadenza di mandato.
Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente dell’Associazione che presiede il Consiglio stesso.
Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l’Associazione, delibera sulle attività da svolgere e sui programmi da realizzare per l’attuazione delle direttive politiche determinate dall’Assemblea dei Soci.
Predispone i bilanci consuntivi e preventivi, amministra il patrimonio e le rendite sociali.
Predispone i Regolamenti sociali interni per il raggiungimento dei fini sociali, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
Ratifica o meno i provvedimenti di sua competenza emanati dal Presidente in caso di necessità e di urgenza.
Nomina i Soci Onorari.
Delibera sull’accettazione di contributi volontari di terzi e per acquisti, lasciti, donazioni e devoluzioni di eventuali beni mobili e immobili.
Delibera sulla radiazione dei soci dall’Albo dei Soci.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità oppure su richiesta della maggioranza dei componenti. E’ convocato obbligatoriamente dal Presidente, in seduta ordinaria, almeno una volta l’anno, per deliberare in merito al bilancio consuntivo e preventivo.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza del Presidente e della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente rimane in carica per l’ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria dell’Assemblea dei Soci.
I membri del Consiglio esercitano la loro carica gratuitamente e a titolo onorifico e, quindi, essa non costituisce rapporto di lavoro.
ARTICOLO 14
Il Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, del quale è membro, nella prima riunione e comunque non oltre sette giorni dall’elezione del Consiglio stesso. Dura in carica due anni ed è rieleggibile.
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione nei rapporti con i terzi ed in giudizio.
Il Presidente presiede le Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo. Assicura e sovrintende il coordinamento, l’unità di indirizzo e la gestione dell’Associazione, in conformità alle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.
Delibera sull’ammissione di nuovi Soci accogliendo il giudizio vincolante del Consiglio Direttivo.
Sottoscrive gli accordi, i contratti e le convenzioni di interesse dell’Associazione su mandato del Consiglio Direttivo.
In caso di urgenza e necessità il Presidente può provvedere su materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre le sue decisioni a ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva e comunque non oltre sessanta giorni dall’adozione del provvedimento.
La carica di Presidente è esercitata gratuitamente e a titolo onorifico e, quindi, non può costituire rapporto di lavoro.
ARTICOLO 15
Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori e delibererà, altresì, di devolvere il patrimonio dell’associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 668, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO 16
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme in materia di associazione previste dal codice civile.
(Aggiornato dall’Assemblea del 15.2.2015)
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